La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalita':
Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreche' i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalita' di attuazione.
I principali tipi di intervento riguardano le operazioni di:
a) conservazione di immobili allo stato di fatto con opere di manutenzione;
b) restauro e risanamento del patrimonio edilizio esistente;
c) ristrutturazione totale o parziale;
d) completamento su parti di territorio gia' strutturate e quasi completamente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni, relative agli allineamenti, alle altezze massime, alla tipologia degli edifici ed alla densita' fondiaria massima;
e) nuovo impianto su aree inedificate, da disciplinare con indici, parametri e specificazioni tipologiche.
Sono inedificabili:
a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;
b) le aree che, ai fini della pubblica incolumita', presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;
c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilita' urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27.
Il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.
Scarica il testo delle seguenti Leggi Regionali:
La perequazione urbanistica coinvolge tutti i proprietari di immobili qualunque sia la destinazione loro attribuita dallo strumento urbanistico. In particolare, nel caso di vincoli preordinati all'esproprio, il proprietario del terreno vincolato non risulta penalizzato in quanto il suo diritto edificatorio è salvaguardato dalla possibilità di entrare nel mercato immobiliare vendendo la sua volumetria e cedendo l'area al Comune. La perequazione urbanistica rappresenta un importante incentivo alla cooperazione pubblico-privato per l'attuazione delle infrastrutture e dello sviluppo del territorio urbanizzato.